associazione in partecipazione e istituti
collaterali
Cass. 17.05.2001,
n. 6757
L'istituto dell'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 sgg., c.c., si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota degli utili, anche forfettari, derivanti dalla gestione di una sua impresa o di un suo affare all'altro (associato) e l'apporto, da quest'ultimo conferito, che può essere di qualsiasi natura, purché strumentale per l'esercizio di quell'impresa o per lo svolgimento di quell'affare.
L'associazione in partecipazione non determina la formazione di un soggetto nuovo o la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunione dell'affare o dell'impresa, che restano di esclusiva pertinenza dell'associante.
Pertanto, è solo l'associante che fa propri gli
utili, salvo, nei rapporti interni, il suo obbligo di liquidare all'associato
la sua quota di utili e a restituirgli l'apporto.
Dall'associazione
in partecipazione si differenzia:
1. la
figura, di origine anglosassone, delle joint venture e - fra l'altro e
più in particolare - quelle delle joint venture corporations, con il
quale termine si indicano forme di associazione temporanea di imprese finalizzate
all'esercizio di un'attività economica in un settore di comune interesse, nelle
quali le parti prevedono la costituzione di una società di capitali, con
autonoma personalità giuridica rispetto ai conventerers, alla quale
affidare la conduzione dell'iniziativa congiunta.
2. l'associazione
temporanea di imprese contemplata dalla legge n. 584 del 1997 che, pur non
costituendo una persona giuridica distinta dalle imprese riunite che conservano
la propria autonomia, è però caratterizzata da un rapporto di mandato con
rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all'impresa
"capogruppo" che è legittimata a compiere, con l'amministrazione,
ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'affare comune (di solito,
appalto di opere pubbliche) e produttiva di effetti direttamente nei confronti
delle imprese mandanti.